Art. 7.
(Osservatorio nazionale sul mobbing).

      1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'Osservatorio nazionale sul mobbing, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, dallo stesso Ministro delegato, ed è composto da:

          a) sei funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui due ispettori del lavoro, un medico legale, un medico del lavoro, uno psichiatra, uno psicologo del lavoro;

          b) il direttore e due funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;

          c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;

 

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          d) il direttore generale competente del Ministero della salute e un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: dello sviluppo economico; dell'interno; della difesa; delle infrastrutture; dei trasporti; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio; nonché un funzionario designato dai Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i diritti e le pari opportunità;

          e) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          f) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

          g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

      2. Ai componenti dell'Osservatorio per le riunioni e le giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
      3. Le funzioni inerenti la segreteria dell'Osservatorio sono svolte da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      4. I componenti dell'Osservatorio e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

 

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sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.